Il deputato Paolo Russo di Forza Italia ha presentato in Parlamento un emendamento al decreto Milleproroghe che prevede l’obbligo di vaccinare tutto il personale della scuola per esavalente e Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella.
In pratica, il personale della scuola e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale, nelle scuole private sono coinvolti dall’emendamento proposto, al fine di assicurare la salute pubblica e evitare epidemie.
Il vaccino, obbligatorio per tutti, potrà essere evitato solo se si dimostri, con certificazione del proprio medico curante, di essere stati immunizzati.
Di seguito il testo dell’emendamento, non ancora approvato e che dovrà essere sottoposto al voto del Parlamento : « 3-bis. Entro il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, le vaccinazioni di cui all’articolo 1, sono rese obbligatorie per tutto il personale che opera a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale e nelle scuole private non paritarie nonché per gli operatori sanitari e sociosanitari.
3-quater. Nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, detto personale è esonerato dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
3-quinquies. Le vaccinazioni di cui all’articolo 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».