Cerchiamo di fare chiarezza riguardo un annoso problema che coinvolge gli insegnanti: i docenti hanno l’obbligo di segnalare i rischi presenti all’interno dell’edificio scolastico? Innanzitutto è bene ricordare che i docenti debbano necessariamente seguire tutte le direttive che sono state diramate dal Dirigente Scolastico per quel che riguarda la sicurezza. Gli insegnanti hanno anche l’obbligo di segnalare tutte quelle situazioni che possono essere potenzialmente pericolose e che si siano rilevate durante l’attività didattica.
Ma facciamo chiarezza su questo tipo di situazioni. Non si intendono tutte quelle problematiche che riguardano, ad esempio la non conformità degli impianti o le varie certificazioni. Nello specifico si intendono tutte quelle non conformità che riguardano l’aula dove si insegna oppure le situazioni di potenziale pericolo (spigoli pericolosi che possono nuocere agli alunni, difficoltà per i ragazzi diversamente abili a compiere le dovute manovre per evacuare l’edificio in caso di incendio, dispositivi d’emergenza danneggiati ecc).
In tutte queste situazioni i docenti diventano responsabili se non rendono noto ai loro superiori le condizioni pericolose. In caso di mancata comunicazione, si rischia di divenire i diretti responsabili di eventuali danni subiti dagli studenti causati dalle condizioni non a norma. Per i docenti quindi è sempre meglio segnalare preventivamente eventuali anomalie per non incorrere in rischi.
L’articolo 2048 del codice civile recita: “I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, anche sotto l’aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l’insegnante ha l’obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.”