Qual è il limite orario massimo in cui un docente deve comunicare alla scuola l’assenza per malattia? Esaminiamo quanto dice a riguardo la normativa.
La Gilda dei docenti di Parma, tramite Orizzonte Scuola, ci mette a conoscenza di una circolare promulgata da un dirigente scolastico in cui agli insegnanti viene richiesto di comunicare l’assenza entro le 7.30.
Il Coordinatore Salvatore Pizzo commenta: “Qualora dovessero ammalarsi dopo tale orario non sanno come doversi regolare, come se i malanni avessero un termine orario per potersi manifestare.” L’art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore ci aiuta a fare chiarezza: “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”. La normativa è stata confermata anche nel CCNL 2016/18.
Tutti i docenti, anche quelli con contratto a tempo determinato, devono quindi comunicare “tempestivamente” l’assenza. Per farlo ogni scuola può adottare il metodo che preferisce. E’ bene sottolineare che con “orario di lavoro” è inteso l’orario di apertura della scuola, non quello in cui il personale deve prendere servizio.
Se per esempio un insegnante il giorno in cui avvisa la scuola della sua assenza per malattia deve iniziare a lavorare dalla seconda ora in poi, è tenuto a comunicare la sua assenza entro l’orario di apertura della scuola e comunque prima dell’inizio delle lezioni.
L’obbligo fa parte del dovere di diligenza stabilito dalla Corte di Cassazione il 14/5/97. Oltre all’assenza l’insegante dovrà comunicare anche la durata della stessa. L’interesse pubblico deve essere sempre rispettato, perciò il docente deve far sì che la scuola possa trovare un sostituto. Questo chiaramente può succedere solo se prima dell’inizio delle attività la scuola sa per quanti giorni l’insegnante sarà assente.
Basandosi su questo si può decidere se utilizzare un docente interno o ricorrere a un supplente da graduatoria. Il dipendente allo stesso tempo è obbligato a comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per permettere al medico fiscale di verificare correttamente lo stato di malattia. Si attende una eventuale risposta dell’Ufficio Scolastico regionale riguardo le assenza per malattia dei docenti.