In molte zone d’Italia in questi giorni c’è il maltempo e molti insegnanti non si sono potuti recare a lavoro, presentando come giustificazione l’ordinanza del sindaco per la chiusura degli istituti.
Ci si chiede se il lavoratore debba dimostrare l’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro secondo il codice civile e se le scuole chiuse in un paese limitrofo possano essere una prova concreta in tal senso.
Gli articoli del codice civile, il 1256 e il 1258, dichiarano che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile” e “La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.
In questo caso l’allerta meteo nella zona da cui il lavoratore proviene può essere una giustificazione dell’assenza, dal momento che egli può essere impossibilitato a recarsi a scuola per un motivo che non dipende da lui.