Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 25 febbraio 2020, ha sospeso “i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche“. Tale sospensione è valida fino al 15 marzo.
Comunque, il Ministero dell’Istruzione ha assicurato che si potranno ottenere i rimborsi dei viaggi di istruzione già pagati. Innanzitutto, è possibile esercitare il diritto del recesso, secondo quanto stabilito dal Codice del turismo. Inoltre, si può far riferimento anche all’articolo 1463 del codice civile. Questa norma tratta l’impossibilità sopravvenuta. In tale senso, ottenere i rimborsi sarà più semplice. In particolare, l’articolo 41 comma 4 del codice del turismo prevede, addirittura, “il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio“.
Attraverso un sistema di FaQ, il Ministero ha dato ulteriori spiegazioni circa le disposizioni relative alla sospensione dei viaggi di Istruzione. In primo luogo, ha chiarito che ciò deve essere rispettato dall’intero sistema nazionale di Istruzione. Successivamente, ha definito che la sospensione vale anche per i cosiddetti “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro. Queste attività sono, infatti, assimilabili alle uscite didattiche.
In riferimento al programma Erasmus +, è stato affermato: “Potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto, sarà possibile richiedere all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte le mobilità annullate in ragione della situazione di emergenza“.