Alunna si Rompe il Polso Perché Spinta da un Compagno, Condannati al Risarcimento Docente e Preside: Ecco La Dichiarazione della Corte d’Appello

L’insegnante non è considerato colpevole se durante la lezione un’alunna cade a terra per cause imprevedibili. Da un articolo di Orizzonte Scuola, questa decisione è stata presa dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione nell’Ordinanza del 4 settembre 2023, numero 25841. La Corte ha confermato la mancanza di responsabilità degli operatori scolastici, come già stabilito dal giudice d’appello.

La situazione ha riguardato una studentessa di quarta elementare il cui genitori hanno presentato una denuncia davanti al Giudice di Pace. Sostenevano che durante una lezione di lingua tedesca, mentre correva per scrivere il primo vocabolo richiesto dalla docente alla lavagna, la loro figlia era stata spinta da un compagno e aveva urtato violentemente la mano contro la lavagna, causandosi una frattura al polso destro. Dopo essere stata portata in pronto soccorso, le fu diagnosticata questa frattura. La bambina non poté andare a scuola per tre giorni e portò il gesso per un mese intero. Una perizia medico-legale presentata dai genitori stimava un danno permanente del 3%. Pertanto, chiedevano al giudice di condannare gli insegnanti e il dirigente scolastico al risarcimento dei danni, ritenendo che fossero responsabili dell’incidente.

Gli insegnanti e il dirigente scolastico si difesero affermando che l’incidente era stato del tutto imprevisto e che avevano adottato misure preventive per evitare situazioni pericolose. Sostenevano che prima dell’attività didattica avevano impartito regole comportamentali agli studenti e organizzato il percorso in modo sicuro. L’insegnante aveva anche seguito corsi di formazione sulla prevenzione degli incidenti scolastici. Riguardo alla dinamica dell’incidente, un compagno di classe della studentessa testimoniò che l’urto con la compagna era stato causato dalla sua perdita di equilibrio dovuta a una matita caduta a terra. Il tribunale ha quindi ritenuto che le lesioni subite dalla studentessa non fossero direttamente legate all’attività didattica ritenuta pericolosa.

Inoltre, il tribunale di secondo grado ha criticato il fatto che il Giudice di Pace non avesse ordinato una perizia medica per valutare l’entità dei danni subiti dalla studentessa. Poiché i convenuti avevano contestato la perizia presentata dai genitori, inclusa la quantificazione del danno, il tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita una prova sufficiente in merito ai danni subiti dalla studentessa. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento dei danni è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione presa dal tribunale di secondo grado.

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