Si ritorna a parlare della sostituzione di colleghi assenti con insegnanti di sostegno. Le indicazioni ministeriali nelle note n. 4274 del 4 agosto 2009 e n. 9839 dell’8 novembre 2010 non sembrano lasciare dubbi di sorta: “il docente di sostegno non può essere impiegato per la sostituzione dei colleghi assenti, se non in casi estremi“, ossia quei casi che non si possono risolvere in nessun altro modo.
Nelle Linee Guida del Miur si legge: “… l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.”
L’impiego del docente di sostegno come sostituto non gli consente di seguire in modo efficace il progetto di integrazione per il quale ne è stata richiesta la presenza. Il Miur su questo è stato esplicito.