I contenziosi in materia di non ammissione degli studenti sono sempre più numerosi e nel tempo hanno portato a formulare princìpi discutibili. L’ultimo in ordine di tempo è quello secondo il quale per i giudici la promozione dello studente deve fondarsi sul giudizio che non si limita al singolo anno.
Il Consiglio di Stato con Ord., 24/10/2018, n. 5169, ha affermato che l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ed alla circolare n. 1865 del 10.10.2017, deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Quindi l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. (Riforma T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. I, ord. n. 115/2018).
Recentemente il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 03/10/2018, n. 283 ha invece stabilito che “la valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.”