Come riferito, nella giornata di ieri è giunto in VII Commissione Cultura della Camera il DDL sull’introduzione dell’educazione motoria nella scuola primaria. In questa scheda spieghiamo i contenuti principali del disegno di legge, il cui esame in Commissione è iniziato in data 26/09/2018.
A partire dall’anno scolastico 2019/20 ci sarà l’introduzione del ruolo del docente di educazione motoria nella scuola primaria. L’insegnante di educazione motoria assume lo stesso stato giuridico ed economico di quello degli altri docenti della primaria, quindi medesimo stipendio ed orario settimanale (22 ore), escluse le due ore di programmazione. Per accedere al ruolo è necessario vincere un concorso, i cui requisiti d’accesso sono: laurea in scienze delle attività motorie e sportive o diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica.
All’insegnamento dell’educazione motoria, secondo il disegno di legge, sono destinate 2 ore settimanali. Se ci sono alunni disabili l’insegnante di educazione motoria è coadiuvato dal docente di sostegno. Durante l’esame, il relatore ha sottolineato la presenza di questioni tecnico-giuridiche e di coordinamento normativo che vanno affrontate e risolte nel corso della discussione. Ad esempio c’è da chiarire i requisiti d’accesso al concorso: è necessaria, oltre ai suddetti titoli, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria?
Un’altra questione concerne il fatto se l’insegnamento dell’educazione motoria possa essere svolto solo dai docenti appartenenti al ruolo che verrà istituito oppure anche da altri insegnanti, come previsto dalla legge 107/2015. Secondo quest’ultima, infatti, possono essere utilizzati, oltre ai docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all’insegnamento per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, dunque non necessariamente con titolo di abilitazione all’insegnamento nella primaria. A tali docenti deve essere comunque assicurata una formazione specifica.
Un’ultima questione da chiarire riguarda l’orario settimanale, poiché il disegno di legge ne prevede 22, mentre l’orario degli altri docenti della primaria è di 22 ore più 2 di programmazione.