Come indicato da una sentenza della Cassazione (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999), l’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l’arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all’istituzione scolastica.
La sorveglianza, dunque, deve avvenire dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita, compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato dall’istituto (Cass. civile, sez. III, n. 5424/1986).
La responsabilità per la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, principio sancito anche dalla Cassazione (Cass. civile, sez. III, n. 163/1994), facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all’altro della scuola, il servizio di mensa, le “uscite” e i viaggi di istruzione.
Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dei docenti, secondo il CCNL, art. 27 del 24/07/2003, è estesa anche ai 5 minuti prima l’inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente deve trovarsi già in classe.
Due però sono in particolare i momenti critici della sorveglianza: il cambio d’ora e la ricreazione.
Relativamente al cambio d’ora, qualora il docente ritiene che la situazione in classe presenti dei rischi, può non allontanarsi per andare nell’altra classe; ciò vale anche in caso di ritardo prolungato dell’insegnante a cui dovrebbe passare “in consegna” gli alunni. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’insegnante al suono della campana non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico. In questi casi sarebbe opportuno far presente alla Dirigenza il problema e chiedere di provvedere in altro modo all’affidamento dei minori.
Non è responsabile il docente nel caso di ritardo anche ingiustificato e senza comunicazione a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, perché è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante” (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92)
Relativamente al momento della ricreazione, la giurisprudenza ritiene che causa la prevedibile esuberanza degli alunni in questo momento di libertà dalle incombenze scolastiche, la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché tale periodo,proprio per la sua peculiarità, richiede una maggiore attenzione. La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.
Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.