Il portale SIDI ha emesso un avviso in cui conferma la possibilità, per tutti gli insegnanti delle scuole statali italiane, di poter usufruire di sei giorni di ferie, durante l’anno, al pari dei 3 giorni di permessi per motivi personali o familiari e alle stese condizioni, dopo che questi sono già stati fruiti, e che i medesimi non sono a discrezione del dirigente scolastico che deve, quindi, concederli senza che il docente debba trovare qualcuno che lo sostituisca.
Lo stabiliscono i nuovi codici che le segreterie scolastiche dovranno inserire per le assenze del personale della scuola a partire dal prossimo anno scolastico.
PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
L’inserimento del nuovo codice PE03, cioe “permesso per motivi personali o familiari“, da parte delle segreterie scolastiche per le assenze del personale scolastico, dà la possibilità dii richiedere l’inserimento a sistema dei 6 giorni di ferie che verrebbero così modificati in permessi personali.
Il sistema non controllerà il numero di giorni di ferie ma sarà l’interessato a verificare il sub-codice corretto e se si tratti dei giorni di ferie commutati in permessi per motivi personali o familiari.
Da anni la questione dei permessi e delle ferie in corso d’anno scolastico era stato discusso e non sempre esposto chiaramente il diritto, per il personale docente assunto a tempo indeterminato, di poter utilizzare, dopo i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari, i 6 giorni di ferie con gli stessi motivi e le stesse modalità dei 3 giorni suddetti e, soprattutto, senza la necessita di trovare chi possa rimpiazzarlo durante tali assenze.
Nonostante il contratto 2016/2018 abbia confermato tale diritto, molti dirigenti, negli ultimi anni, lo hanno negato, credendo, forse, che non fosse più permesso. L’ art. 15 comma 2 del CCNL 2007, che regola l’argomento, è stato riconfermato nel nuovo CCNL 2018 introducendo, per rendere ancora più ufficiale la questione, il nuovo codice che differenzia i primi 3 giorni di permesso dai 6 giorni di ferie che, però, possono essere utilizzati, come affermato precedentemente, come giorni di permesso con stesse modalità e motivazioni e senza che si debba trovare un sostituto durante queste assenze del personale delle Scuole statali.
Mi sembra giusto!
vale anche per i precari? Mi risulta che posso solo avere permessi di un giorno non retribuiti. Cosa cambia per noi precari?
Art. 19 comma 7; sei giorni di ferie non retribuiti
qualcuno sa dirci se ciò vale anche per i tempi determinati al 30 Giugno !?
Vale ank x il personale ATA?